Descrizione estesa
L'ordinanza rientra nel “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea" con particolare attenzione alle prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili”.
livello “Nessuna allerta” – verde
In caso di allerta VERDE , nell’intero territorio comunale con livello “Nessuna allerta” – verde:
- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
- i 19°C (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8.
Sono comunque esclusi dall’applicazione gli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Sono fatte salve le eccezioni di legge;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento con deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali.
livello di “Allerta 1” – arancio e livello di “Allerta 2” – rosso
- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare: • i 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1) a scopo intrattenimento;
I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link