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Ordinanza della Regione Veneto stop lavoro per il caldo

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E’ pubblicata sul BUR del 1 luglio scorso l’ORDINANZA n. 34 del 01 luglio 2025- disposizioni di carattere urgente in merito all’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature e negli ambienti di lavoro non climatizzati

Data di Pubblicazione

03 luglio 2025

Tipologia

News

Descrizione estesa

rientra nell'ordinanza l'attività lavorativa di autonomi, titolari , soci , collaboratori familiari e dipendenti svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave.

L'Ordinanza in sintesi

prevede che è vietata l’attività lavorativa (autonoma o subordinata) in condizioni di esposizione prolungata al sole (qui) dalle ore 12:30 alle ore 16:00 a partire dal 3 luglio 2025 e fino al 31 agosto 2025, sull’intero territorio regionale e nelle aree o zone dove si svolgime attività nel:

  • settore agricolo e florovivaistico (giardinieri),
  • nei cantieri edili all’aperto e nelle cave qualora, , lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore nei soli giorni e aree in cui la mappa del rischio lo indichi, consultabile al sito WORKCLIMATE in convenzione con INAIL www.worklimate.it  sezione “lavoratori esposti al sole” - “attività fisica intensa” in presenza di livello di rischio “ALTO” nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” decreto nr.32 del 30.6.2025 Regione Veneto (scaricare qui).

Le imprese devono verificare ogni giorno le previsioni relativamente ai Comuni dove devono operare ricordando che anche altre regioni d’Italia hanno adottato ordinanze equivalenti che dovranno essere verificate se lì si lavora in tali territori in trasferta.

Accordi aziendali già  adottati contenenti misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte all’aperto sono validi SE prevedono una tutela uguale o maggiore rispetto a quanto disposto dall'Ordinanza.

La violazione

anche da parte di lavoratori autonomi comporta la sanzione di cui all’art.650 del codice penale (sempre e il fatto non costituisce più grave reato) ovvero l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206€.

Si allega l'Ordinanza completa.

Ordinanza Regionale

Tipo Titolo Scarica
  PDF260,3K ORDINANZA-34-1.7.2025-VENETO-STOP-LAVORO-PER-CALDO

Ultima modifica: giovedì, 03 luglio 2025

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