Descrizione estesa
rientra nell'ordinanza l'attività lavorativa di autonomi, titolari , soci , collaboratori familiari e dipendenti svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave.
L'Ordinanza in sintesi
prevede che è vietata l’attività lavorativa (autonoma o subordinata) in condizioni di esposizione prolungata al sole (qui) dalle ore 12:30 alle ore 16:00 a partire dal 3 luglio 2025 e fino al 31 agosto 2025, sull’intero territorio regionale e nelle aree o zone dove si svolgime attività nel:
- settore agricolo e florovivaistico (giardinieri),
- nei cantieri edili all’aperto e nelle cave qualora, , lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore nei soli giorni e aree in cui la mappa del rischio lo indichi, consultabile al sito WORKCLIMATE in convenzione con INAIL www.worklimate.it sezione “lavoratori esposti al sole” - “attività fisica intensa” in presenza di livello di rischio “ALTO” nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” decreto nr.32 del 30.6.2025 Regione Veneto (scaricare qui).
Le imprese devono verificare ogni giorno le previsioni relativamente ai Comuni dove devono operare ricordando che anche altre regioni d’Italia hanno adottato ordinanze equivalenti che dovranno essere verificate se lì si lavora in tali territori in trasferta.
Accordi aziendali già adottati contenenti misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte all’aperto sono validi SE prevedono una tutela uguale o maggiore rispetto a quanto disposto dall'Ordinanza.
La violazione
anche da parte di lavoratori autonomi comporta la sanzione di cui all’art.650 del codice penale (sempre e il fatto non costituisce più grave reato) ovvero l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206€.
Si allega l'Ordinanza completa.