Regione Veneto
Accedi all'area personale
Seguici su
Cerca

Misure di prevenzione\contenimento inquinamento atmosferico

logo misure antinquinamento

Per rispondere alle misure di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento atmosferico sul territorio comunale, è in vigore l'Ordinanza n. 44, valida per il periodo dal 1 novembre 2023 fino al 30 Aprile 2024 con immediata efficacia ed esecutività

Data di Pubblicazione

31 ottobre 2023

Tipologia

News

Divieto di combustione all’aperto

di residui vegetali su tutto il territorio comunale in applicazione della DGRV n. 122/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.lgs. 152/2006”.

Rimangono esclusi, gli abbruciamenti per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dalle autorità preposte.

Riduzione delle temperature negli edifici – limitazioni uso impianti

  • Applicazione del limite delle temperature negli edifici residenziali, industriali, artigianali, commerciali:
    • ambito di applicazione: l’intero territorio comunale;
    • giorni e orari di applicazione: tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00;
    • tipologia di edifici e limitazioni:
      • edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali: riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 18° C + 2° C di tolleranza;
      • per tutti gli altri edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni, scuole, uffici ecc.): riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 19° C + 2° C di tolleranza.
  • Divieto di climatizzazione di spazi dell’abitazione e ambienti complementari:
    • cantine, depositi, ripostigli, box, garage annessi all’edificio;
    • autorimesse esterne;
    • scale di collegamento tra i locali sopracitati.
  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “2 stelle” in base alla certificazione ambientale introdotta dal D. M. 7 Novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa.

Obbligo di spegnimento dei motori

Spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici e/o passaggi a livello.

Utilizzo di generatori a calore e biomassa

  • In allerta verde: Divieto di utilizzo generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.
  • In allerta arancio e/o rosso: Divieto di utilizzo generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle”.

Utilizzo di generatori a calore a pellet

Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 Kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dalla parte II, Sez 4°, par. 1, lett. d) della parte V° del D. Lgs n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.

Spandimento liquami zootecnici

Divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a “verde” per inquinamento atmosferico. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

Ordinanza n. 44

Tipo Titolo Scarica
  PDF568K ordinanza misure antinquinamento

Ultima modifica: martedì, 31 ottobre 2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri