1. Sono vietati, su tutto il territorio comunale, le tradizionali manifestazioni denominate “Panevin” ed i Falò della Befana, condotte in modo arbitrario ed incontrollato.
2. Sono ammessi i “Panevin”, alle seguenti clausole:
- Accorpamento ad un evento per frazione com.le (compreso l’abitato capoluogo);
- Dimensioni massime del cumulo stabilite in 4 metri di altezza e 3 metri di diametro alla base. Il materiale dovrà essere costituito da legna secca naturale e priva di trattamenti. E’ vietato il ricorso ad altri materiali combustibili di varia natura, (in quanto qualificati come rifiuti).
- La manifestazione dovrà concludersi entro le ore 23.00, ed eventuali porzioni di fuoco ancora attive, dovranno essere spente con acqua (e non per semplice mancanza di alimentazione).
3. In caso il territorio com.le nei giorni 5 e 6 Gennaio 2025 ricada in “stato di allerta rossa”, così come da periodico bollettino di aggiornamento da parte dell’Arpav, (consultabile nel sito web comunale www.comune.loria.tv.it o sul sito Arpav), l’accensione dei falò è vietata.
AVVERTE
Che alla vigilanza ed al controllo delle presenti disposizioni sono tenuti i Corpi di Polizia territorialmente competenti.
Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.
Copia della presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura UTG, Al Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Marca Occidentale, al competente Comando dei Carabinieri e alla Protezione Civile.
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune.